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Spettanza fin dall’origine per valutazioni sulla decadenza del bonus aggregazioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 ottobre 2021

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Con la risposta a interpello n. 730 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea generale, anche per il bonus aggregazioni ex art. 11 del DL 34/2020 le operazioni straordinarie poste in essere dai soci della società risultante dall’aggregazione possono comportare la decadenza dall’agevolazione (cfr. anche risposta interpello n. 194/2021), salvo la presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita istanza di interpello disapplicativo.
Tuttavia, qualsiasi valutazione in ordine ai limiti della disposizione relativa alla decadenza dall’agevolazione è possibile solo a condizione che la stessa disciplina agevolativa risulti fin dall’origine correttamente applicata.

Nel caso di specie, i conferimenti rappresentati nell’istanza (seguiti poi dalla fusione tra due soci) hanno consentito di fatto l’aggregazione di compendi aziendali in parte provenienti da soggetti appartenenti al medesimo gruppo ovvero controllati dal medesimo soggetto.
I requisiti per l’accesso al bonus aggregazioni, tra cui quello dell’indipendenza, devono però sussistere non solo al momento in cui viene posta in essere l’operazione di aggregazione (nella specie, il conferimento), ma devono essere posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l’operazione stessa.

Secondo l’Agenzia, quindi, la valutazione sull’eventuale “disapplicazione” legata alla successiva operazione di fusione tra i soci della società risultante dall’aggregazione risulta assorbita dalla constata inapplicabilità ab origine del c.d. “bonus aggregazioni”.

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