Indebita compensazione da visto irregolare in capo al contribuente
Il contribuente deve appurare i requisiti di chi appone il visto
L’esimente di cui all’art. 6 comma 3 del DLgs. 472/97 non può essere applicata a sanzioni che sono una conseguenza di violazioni di natura formale quale è l’avvenuta presentazione di dichiarazioni munite di visto di conformità apposto da un soggetto non abilitato, dalle quali “a cascata” deriva l’indebita compensazione di crediti non spettanti.
Questo è il principio che si desume dalla pronuncia n. 30131 depositata ieri, 26 ottobre 2021 dalla Corte di Cassazione.
Il caso riguardava un contribuente che aveva effettuato compensazioni di crediti IVA muniti di visto di conformità ex art. 35 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97 rilasciato da soggetto non abilitato e per questo il contribuente stesso era stato destinatario di un atto di recupero degli interessi e di
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41