Sdoganata la dicotomia tra inesistenza e non spettanza dei crediti di imposta
La Cassazione ritiene non corretto il diverso orientamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34444 depositata ieri, finalmente mette nero su bianco un principio che, per quanto riteniamo ovvio, è stato contraddetto da diverse sentenze sempre della giurisprudenza di legittimità: in tema di recupero dei crediti di imposta, il sistema prevede due categorie ontologiche distinte, quella dei crediti inesistenti e quella dei crediti non spettanti.
Ciò è ovvio siccome è stato il legislatore che, senza mezzi termini, lo ha previsto, inibendo alla radice qualsiasi forma di interpretazione, ma a quanto pare non è stato sufficiente.
Certo, ci sono ampi margini interpretativi per individuare se, nel caso specifico, si tratta della categoria dell’inesistenza piuttosto che della non spettanza, ma non si può giungere a sostenere che tale dicotomia non
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