ACCEDI
Mercoledì, 2 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Reati dichiarativi senza luogo di presentazione

/ REDAZIONE

Martedì, 30 novembre 2021

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 43331/2021, in relazione alla fattispecie di omessa dichiarazione ma con valutazioni rilevanti per tutti i reati dichiarativi, ha stabilito che, per l’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre considerare il criterio del luogo di accertamento quando non sia possibile fare ricorso ai parametri del domicilio fiscale del contribuente ovvero a quelli di cui all’art. 8 c.p.c.

Ora, quest’ultima disposizione ha riguardo al luogo di consumazione del reato, ma, nel delitto in questione, il luogo di consumazione del reato, che è quello in cui dovrebbe essere presentata la dichiarazione, non risulta identificabile: lo stesso, infatti, corrisponde all’intero territorio nazionale, in quanto la presentazione delle dichiarazioni IRES e IVA, è effettuabile in via telematica, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nella specie, quindi, non essendo risultato possibile individuare il domicilio fiscale (che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente), la competenza per territorio è stata ritenuta correttamente individuata sulla base del luogo di accertamento del reato.

TORNA SU