Compenso del custode giudiziario da definire con le tariffe
Non esiste assimilabilità tra un contratto d’opera tra professionista e cliente e un incarico giudiziario e, quindi, nessuna disparità di trattamento
Il compenso per l’attività di amministrazione e custodia giudiziaria di beni immobili deve essere definito, a norma dell’art. 58 comma 2 del DPR 115/2002, sulla base delle tariffe professionali e in via residuale secondo gli usi locali. In assenza di tali riferimenti, non può trovare applicazione l’art. 2233 c.c., atteso che tale norma regola l’ipotesi di incarico professionale che scaturisce da un contratto tra professionista e cliente (ipotesi ben diversa da quella in cui l’incarico abbia natura giudiziaria). In queste ipotesi, è legittimo il riferimento all’art. 19 del DM 140/2012, regolante il compenso per gli incarichi di amministratore e custode di aziende.
Questo è uno dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 38249, depositata
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