Crediti ammessi con vizi al passivo fallimentare sempre revocabili
Nel caso di accoglimento dell’azione il creditore deve restituire le eventuali somme ricevute, oltre gli interessi
Terminato l’esame di tutte le domande di insinuazione proposte dai creditori, il giudice delegato forma lo stato passivo della procedura fallimentare e lo dichiara esecutivo, con decreto depositato in cancelleria.
Lo stato passivo esecutivo può modificarsi solo nell’eventualità che si concluda favorevolmente per un ricorrente l’impugnazione (“in senso lato”) di cui all’art. 98 del RD 267/42, che contiene la previsione di un’unica ampia categoria, all’interno della quale si collocano le tre species dell’opposizione, dell’impugnazione (“in senso stretto”) e della revocazione.
L’opposizione allo stato passivo è l’unico strumento a disposizione del creditore per palesare le doglianze avverso l’esclusione (totale, ...
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