Opponibilità dell’ordinanza di assegnazione nella liquidazione con criticità
È mutato il quadro interpretativo ora offerto dalla giurisprudenza di legittimità circa il regime di stabilità dell’ordinanza di assegnazione
La disciplina del sovraindebitamento, nata nel solco delle procedure concorsuali maggiori, presenta diversi profili di criticità che si prestano a differenti interpretazioni; tra questi merita sicuramente attenzione il tema dell’opponibilità dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nella liquidazione del patrimonio.
A base della questione si pone il mutato quadro interpretativo ora offerto dalla giurisprudenza di legittimità circa il regime di stabilità dell’ordinanza di assegnazione, laddove la Corte di Cassazione del 15 febbraio 2021 n. 3850 in tema di concordato preventivo e del 5 giugno 2020 n. 10820 in materia di fallimento, ribaltando il pregresso orientamento, ha statuito l’indifferenza della procedura concorsuale sull’ordinanza di assegnazione qualora
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41