Bancarotta anche per assegni senza provvista
La Cassazione ribadisce come la provenienza illecita dei beni non escluda il reato
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 e 223 del RD 267/1942) rileva anche il denaro di cui l’amministratore di una società venga a disporre per il tramite di assegni bancari o circolari privi di provvista. A precisarlo è la recente sentenza n. 124/2022 della Cassazione.
In via preliminare, la Suprema Corte ricorda come la provenienza illecita dei beni distratti non sia tale da escludere il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio, prescindendo da quali possano essere i modi della sua formazione. Detti beni, quindi, una volta entrati a far parte del patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono vantare il diritto di
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