Distrazione non è sinonimo di autoriciclaggio
Occorre anche un’attitudine dissimulatoria propria dell’attività di reimpiego
Il mero trasferimento di beni (nella specie un’intera azienda) senza adeguato corrispettivo da una società in procinto di fallire in favore di un’impresa operativa, riconducibile ai medesimi soggetti, rileva certamente come bancarotta per distrazione, ma non anche come autoriciclaggio, in assenza di qualsiasi attitudine dissimulatoria della provenienza delittuosa dei beni stessi.
A ribadire il principio è la sentenza n. 4294/2022 della Cassazione (cfr. Cass. n. 38919/2019).
In linea generale, osserva innanzitutto la Suprema Corte, non si ravvisano elementi che possano precludere la configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (sia post che pre fallimentare) quale reato presupposto del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter.1 c.p.; ciò,
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