Trust «di ritorno» soggetti a imposte fisse
La retrocessione gratuita dei beni non fa scattare l’imposta sulle donazioni
Nell’ambito del trust è fisiologica la cessazione dello strumento per realizzazione del programma.
D’altra parte la legge applicabile al trust può prevedere che tutti i beneficiari possano chiedere lo scioglimento anticipato del trust, anticipando quindi il termine.
La cessazione del trust ha quale naturale conseguenza la distribuzione dei beni in trust ai beneficiari, nonché al disponente, se questi è anche beneficiario.
Quando il trust attribuisce beni al disponente si parla di trust “di ritorno”; ciò si verifica tipicamente in caso di blind trust – in cui è previsto dall’origine il ritorno dei beni al disponente – oppure, come detto, quando il disponente figura quale beneficiario finale o lo diventa successivamente, ad esempio in caso di premorienza dei beneficiari.
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