Volontariato compatibile se svolto dal lavoratore in una struttura autonoma rispetto al medesimo ente
Con la nota n. 34/4011/2022, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro così come regolato all’art. 17 comma 5 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Con l’occasione, è stato espresso parere favorevole in merito alla possibilità che il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato regionale sia compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolge in qualità di volontario presso un ente di base o un Comitato regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia.
Sul punto si ricorda che la citata norma stabilisce la incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.
Con riferimento all’ipotesi prospettata, tuttavia, il Ministero osserva che la profilazione organizzativa di ciascuna delle entità componenti una struttura complessa – come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello – è caratterizzata, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Pertanto, sotto il profilo formale, nell’ipotesi prospettata non appare ravvisabile una situazione di incompatibilità di cui all’art. 17 comma 5 del DLgs. 117/2017, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.
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