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Necessario impugnare il recesso esercitato prima del trasferimento d’azienda

/ REDAZIONE

Sabato, 12 marzo 2022

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Con la sentenza n. 8039 della Cassazione, depositata ieri, è stato ribadito che, in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro continuano in capo alla cessionaria ai sensi dell’art. 2112 c.c. solo se tali rapporti sussistono con l’impresa cedente al momento del trasferimento o, comunque, quando sia stata dichiarata la nullità o l’illegittimità degli eventuali licenziamenti disposti da quest’ultima nei confronti dei lavoratori, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro.

Difatti, secondo i giudici di legittimità, la declaratoria di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento costituiscono un dato pregiudiziale e autonomo rispetto all’accertamento del trasferimento d’azienda e dei suoi effetti.
Risulta, quindi, indispensabile l’impugnazione del licenziamento nei termini decadenziali previsti dall’art. 6 della L. 604/66, ciò in quanto il lavoratore può, nello stesso giudizio, domandare sia la nullità, o l’annullamento, del licenziamento intimatogli, sia l’accertamento dell’avvenuto trasferimento di azienda con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria, a condizione, però, che il licenziamento sia stato tempestivamente impugnato.

È stata così, nel caso di specie, cassata la sentenza di secondo grado – con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione – in quanto i giudici di merito avevano applicato la garanzia di cui al citato art. 2112 c.c. nonostante i lavoratori, al momento della cessione, non fossero più dipendenti della cedente né potevano considerarsi dipendenti de iure essendo decaduti dalla impugnazione del licenziamento intimato prima della cessione.

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