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Bancarotta fraudolenta documentale con distrazione delle scritture contabili ma non dei beni

/ REDAZIONE

Venerdì, 11 marzo 2022

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La Cassazione, nella sentenza n. 8207/2022, ha stabilito che la mancata consegna delle scritture contabili al curatore integra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per la quale è richiesto il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo la condotta nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta. La tenuta fraudolenta di tali scritture, invece, per la quale è richiesto il dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi della procedura fallimentare.

Ai fini dell’integrazione del reato, peraltro, non è richiesta la coeva contestazione di una o più condotte distrattive di beni. Sebbene, infatti, nella maggior parte dei casi, la condotta di bancarotta fraudolenta documentale per distrazione, sottrazione o occultamento delle scritture contabili, sia funzionale a una o più distrazioni, non si deve confondere il piano probatorio – relativo alla ricostruzione della concreta fattispecie di reato, anche in relazione alla dimostrazione dell’elemento soggettivo – con la configurabilità dell’imputazione.

Sebbene sia molto più semplice dimostrare il dolo specifico nei casi in cui la condotta di sottrazione o occultamento delle scritture contabili sia funzionale a condotte distrattive dei beni dell’impresa, la mancata contestazione di tali condotte non può determinare, automaticamente, l’esclusione della fattispecie di sottrazione o omessa tenuta della contabilità.

In caso contrario, infatti, si finirebbe per considerare la contestazione di una condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione quale implicita condizione obiettiva di punibilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale punita a titolo di dolo specifico, cosa che la formulazione della norma incriminatrice non autorizza in alcun modo.

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