Cessione d’azienda se viene ceduto il marchio farmaceutico
Configura cessione d’azienda e non cessione di singoli beni, l’operazione con cui Beta Italia cede ad Alfa “alcuni asset significativi per l’esercizio di impresa”, tra i quali, specificamente i marchi di un prodotto farmaceutico, l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto farmaceutico medesimo, il dossier relativo al prodotto e il magazzino residuo alla data di perfezionamento della cessione. Lo affermano le Entrate nella risposta a interpello n. 151, pubblicata ieri.
La risposta giunge a tale conclusione dopo aver ricordato la nozione di azienda definita dall’art. 2555 c.c. e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha definito l’azienda come il complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, individuando nell’organizzazione la sua connotazione essenziale (Cass. SS.UU. n. 5087/2014).
In breve, si configura una cessione d’azienda quando oggetto di cessione è un insieme organicamente finalizzato all’esercizio dell’attività d’impresa, autonomamente idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività da parte del cessionario, anche mediante successiva integrazione da parte del cessionario.
Nel caso di specie, gli asset ceduti integrano di fatto una struttura organizzativa aziendale, in quanto, combinati tra loro, realizzano un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante, anche a prescindere dall’assenza di ulteriori elementi come asset materiali e personale.
Pertanto, ai fini delle imposte sui redditi:
- l’operazione concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR (la plusvalenza può beneficiare della rateizzazione di cui al comma 4 del medesimo art. 86, nel caso in cui il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni);
- non concorre alla formazione della base imponibile dell’IRAP ex art. 5 comma 1 del DLgs. 446/97.
Inoltre, l’operazione risulta fuori campo IVA a norma dell’art. 2 comma 3 lett. b) del DPR 633/72.
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