Non si può accertare il fabbricato se non è ultimato
L’Amministrazione finanziaria non può rettificare il maggior valore dell’immobile ceduto, ai fini dell’imposta di registro, aggiungendo al valore del terreno edificabile il valore dell’edificio in costruzione, per il fatto che, già prima del rogito avente ad oggetto il terreno edificabile, era sopraggiunta concessione edilizia ad edificare ed erano cominciati i lavori.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10025, depositata ieri.
Ricorda, infatti, la Corte, che, con riferimento al trasferimento di beni immobili, la base imponibile dell’imposta di registro, a norma dell’art. 43 comma 1 lett. a) del DPR 131/86, deve essere definita facendo riferimento al valore dei beni al momento dell’atto di cessione.
Pertanto, in ipotesi di cessione di un terreno edificabile, il fatto che sia giunta concessione edilizia ad edificare prima del rogito, non consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare il valore del terreno considerando anche l’edificio, successivamente ultimato, anche nel caso in cui, prima del rogito, fossero già cominciati i lavori.
Infatti, ai fini della rilevanza del fabbricato, è necessario che sussista, alternativamente:
- o l’ultimazione lavori;
- oppure l’utilizzo dell’immobile.
In assenza di una delle due citate condizioni, al momento del rogito, l’Amministrazione non era, quindi, legittimata ad accertare il maggior valore del fabbricato, atteso che, a rigore, non esisteva alcun fabbricato e oggetto della cessione era la sola area fabbricabile.
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