Accordi sottoscritti in sede protetta riguardanti diritti non acquisiti nulli
Equivalgono ad atti regolativi in contrasto con norme imperative
Nell’ambito della gestione dei rapporti di lavoro, gli accordi di cui all’art. 2113 c.c., soprattutto se intervenuti nelle c.d. “sedi protette”, sono spesso promossi dal datore di lavoro anche allo scopo di evitare i tempi e le incertezze del contenzioso. Ed è proprio in questo contesto che, non di rado, si riscontra la richiesta da parte del datore di lavoro che il lavoratore si privi di diritti futuri.
Sul valore di tali rinunce o transazioni si interroga la giurisprudenza. Secondo l’orientamento maggioritario della Suprema Corte, si deve ritenere che il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 c.c., riguardi soltanto
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