Privilegio del credito per corrispettivi dei servizi prestati con specifici requisiti
La natura cooperativa e mutualistica dell’impresa non giustifica l’applicazione del privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c.
Il privilegio generale sui beni mobili è riconosciuto, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., ai crediti dell’impresa artigiana, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
Circa i requisiti essenziali affinché possa essere riconosciuto a una cooperativa di produzione e lavoro, in sede di accertamento del passivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 5 c.c., secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non è di per sé sufficiente la natura cooperativa e mutualistica dell’impresa, essendo comunque necessari, da un lato, l’effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci e, dall’altro, la prevalenza dell’apporto ...
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