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Bonus bebè per cittadini stranieri anche senza permesso per soggiornanti di lungo periodo

/ REDAZIONE

Venerdì, 8 aprile 2022

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Con il messaggio n. 1562 pubblicato ieri, l’INPS fornisce istruzioni sui requisiti previsti per i cittadini extracomunitari per la concessione dell’assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”).
Al riguardo, l’Istituto di previdenza ricorda che la normativa prevedeva che tali soggetti, per fruire del beneficio, dovessero essere titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 286/1998.

Sul punto, è intervenuta la Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-350/20, che ha sancito che i cittadini di Paesi terzi di cui all’art. 3 par. 1 lett. b) e c) della direttiva 2011/98/Ue non possono essere esclusi dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità in assenza del requisito del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Conseguentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, ha dichiarato incostituzionale la normativa in materia di bonus bebè “nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo” (si veda “Incostituzionale escludere i cittadini stranieri da bonus bebè e assegno di maternità” del 13 gennaio 2022).

Con il messaggio in esame, l’INPS ha chiarito che le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria, devono essere accolte (qualora ricorrano i requisiti ex art. 3 comma 4 della L. 238/2021) e potranno essere accolte, in autotutela, dalle Strutture territoriali competenti le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Si ricorda che la prestazione non è stata prorogata per il 2022, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per le nascite e le adozioni verificatesi nell’anno 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

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