Sempre più ampie le ipotesi di reintegrazione per i licenziamenti disciplinari
Secondo la Cassazione la reintegra può essere applicata anche quando le clausole del CCNL sono generiche
La nuova formulazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori introdotta dalla L. 92/2012 fin dall’origine ha creato dubbi interpretativi in merito alla sua applicazione, in particolare per quanto riguarda l’individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile quando viene accertata l’illegittimità di un licenziamento disciplinare.
La riforma Fornero ha, infatti, previsto un regime sanzionatorio differenziato: la reintegrazione, oltre che nelle ipotesi di nullità, è stata mantenuta dal quarto comma quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi della giusta causa o giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo le previsioni del contratto
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