Rivalutazione dei beni con impatto sulle società di comodo
Il coefficiente agevolato del 4% opera solo per gli immobili abitativi
La facoltà di rivalutazione dei beni, esercitabile in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 110 del DL 104/2020, nonché nell’art. 6-bis del DL 23/2020, comporta, con alcune distinzioni, effetti anche ai fini della qualifica di società di comodo, posto che per la determinazione del valore dei beni nel test di operatività occorre prendere in considerazione il valore fiscalmente riconosciuto ex art. 110 del TUIR (art. 30 comma 2 della L. 724/94).
Quest’ultimo, a seconda della tecnica di rivalutazione impiegata (rivalutazione del solo costo storico, rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, riduzione del fondo ammortamento; cfr. art. 5 del DM 162/2001) potrebbe risultare maggiorato ove la rivalutazione sia riconosciuta ai fini fiscali; diversamente, se la
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