Le persone sfollate dall’Ucraina possono lavorare con la sola richiesta di permesso di soggiorno
Sono state pubblicate ieri, sul Portale integrazione migranti, le FAQ relative all’accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall’Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso.
Innanzitutto, viene evidenziato come, ai sensi dell’art. 2 del DPCM del 28 marzo 2022, sia possibile, per il beneficiario della protezione temporanea, anche l’accesso al mercato del lavoro. Resta fermo tuttavia quanto stabilito dall’ordinanza di protezione civile del 4 marzo 2022 n. 872; nel dettaglio, l’art. 7 dell’ordinanza specifica che lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ciò premesso, viene precisato che risulta possibile iniziare, sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
Non sussistono quindi impedimenti all’assunzione immediata da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
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