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Domanda di estensione dell’indennità di maternità per le autonome solo on line

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 aprile 2022

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Con il messaggio n. 1657 pubblicato ieri, l’INPS ha reso noti alcuni aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità/paternità delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla Gestione separata ex art. 1 comma 239 della L. 234/2021.

Si ricorda che la norma stabilisce che alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, autonome e imprenditrici agricole, libere professioniste, iscritte a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla Tabella D allegata al DLgs. 151/2001, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio della maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT, è riconosciuta l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare n. 1/2022 (si veda “Dall’INPS chiarimenti su indennità di maternità per autonome e congedo obbligatorio del padre” del 4 gennaio 2022), l’Istituto di previdenza precisa che la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale web dell’INPS, Contact Center o patronati.

La procedura di presentazione delle domande di indennità di maternità/paternità per i predetti soggetti è stata appositamente modificata per consentire l’acquisizione della dichiarazione di voler fruire dell’estensione di ulteriori tre mesi di indennità; in particolare, spiega l’INPS, occorrerà spuntare con “SI” la nuova dichiarazione “Dichiaro di voler fruire di ulteriori 3 mesi di indennità di maternità. Dichiaro, a tal fine, che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, i miei redditi lordi risultano inferiori al reddito di riferimento riportato nell’art. 1 comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (8.145,00 euro da rivalutare annualmente in base all’indice Istat)” inserita nella pagina “Dati domanda”.

La domanda potrà essere presentata anche per periodi di astensione precedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa, ma l’estensione in esame sarà possibile esclusivamente se il periodo ordinario risulta a cavallo o successivo al 1° gennaio 2022.

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