Rinuncia al credito da parte del socio rilevante ai fini ACE
La rinuncia al credito da parte del socio mediante conversione delle somme in versamenti in conto capitale costituisce, ai fini ACE: per la società originariamente finanziata, un incremento rilevante per la determinazione della base di calcolo; per la società originariamente creditrice, una sterilizzazione permanente, ancorché nel medesimo periodo d’imposta, a seguito della rinuncia al credito, sia stata ceduta la partecipazione nella società finanziata.
Sono queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 200 pubblicata ieri. Nella risposta si ricorda che, a norma dell’art. 5 del DM 3 agosto 2017, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società si considera quale conferimento in denaro.
Poiché la rinuncia al credito è avvenuta anteriormente alla cessione delle partecipazioni nella controllata, ai fini ACE costituisce una variazione in aumento del capitale proprio, poiché in tale momento il soggetto che ha posto in essere la rinuncia “possiede la qualifica di socio”. A nulla rileva il successivo venir meno di tale qualifica, in quanto le somme devono considerarsi acquisite a titolo definitivo nel patrimonio della controllata in qualità di società “capitalizzata”.
Occorre, invece, che la società che ha rinunciato al credito operi una sterilizzazione permanente della base ACE per un importo pari alla rinuncia, in virtù della lettura combinata dell’art. 10 del DM 3 agosto 2017 e della relativa relazione illustrativa. Tale riduzione permane anche laddove il controllo venga meno.
Da ultimo, l’Agenzia ricorda che, trattandosi di una rinuncia intercorsa nel 2021, la variazione in aumento beneficia del regime previsto per la “super ACE” ex art. 19 commi 2-7 del DL 73/2021.
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