Non rientra nel bonus quotazione PMI la «riammissione» alle negoziazioni
Con la risposta a interpello n. 198 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione non può consentire l’accesso al credito d’imposta per la quotazione delle PMI di cui all’art. 1 comma 89 della L. n. 205/2017.
Nel caso di specie, una società già quotata presso l’AIM Italia dal 2012 è stata oggetto di sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni delle azioni ordinarie da parte di Borsa Italiana spa, dal 2020. Successivamente, Borsa Italiana spa ha proceduto alla riammissione alle negoziazioni dal 2021.
L’Agenzia rileva che la sospensione delle negoziazioni è un’interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di uno strumento finanziario, che, nel caso di specie, sulla base di quanto dichiarato dall’istante, è avvenuta discrezionalmente su impulso di Borsa Italiana spa, poiché dichiarata sulla base di andamenti anomali dei prezzi o delle quantità negoziabili delle azioni della società istante.
Posto quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la procedura di riammissione alle negoziazioni non possa essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni ai sensi della norma agevolativa in esame e, quindi, non possa consentire l’accesso al relativo beneficio fiscale, tenuto conto che la ratio della disposizione agevolativa in esame è quella di incentivare la PMI a quotarsi.
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