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IL CASO DEL GIORNO

La Cassazione sovrappone interposizione reale e fittizia

/ Dario AUGELLO

Sabato, 23 aprile 2022

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Il diritto tributario riconosce il confine tra interposizione reale e fittizia: le due categorie hanno un trattamento fiscale ben diverso.

Cionondimeno la Cassazione (tributaria e penale) insiste nel sovrapporre le due fattispecie; ciò è avvenuto ancora in un caso recente, in cui una società holding è stata ritenuta fittiziamente interposta non per frode, ma in quanto utilizzata dal socio anche per finalità personali. Si tratta della sentenza n. 5147/2022 pronunciata dalla Suprema Corte penale in sede cautelare nei confronti di un noto soggetto.

Prima di esaminare il caso è opportuno richiamare alcuni aspetti.
L’interposizione fittizia è regolata dall’art. 37 comma 3 del DPR 600/73 e si verifica quando l’effettivo possessore del reddito, per il tramite di accordi simulatori,

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