La Cassazione sovrappone interposizione reale e fittizia
I giudici hanno ritenuto una società holding fittiziamente interposta non per frode, ma in quanto utilizzata dal socio anche per finalità personali
Il diritto tributario riconosce il confine tra interposizione reale e fittizia: le due categorie hanno un trattamento fiscale ben diverso.
Cionondimeno la Cassazione (tributaria e penale) insiste nel sovrapporre le due fattispecie; ciò è avvenuto ancora in un caso recente, in cui una società holding è stata ritenuta fittiziamente interposta non per frode, ma in quanto utilizzata dal socio anche per finalità personali. Si tratta della sentenza n. 5147/2022 pronunciata dalla Suprema Corte penale in sede cautelare nei confronti di un noto soggetto.
Prima di esaminare il caso è opportuno richiamare alcuni aspetti.
L’interposizione fittizia è regolata dall’art. 37 comma 3 del DPR 600/73 e si verifica quando l’effettivo possessore del reddito, per il tramite di accordi simulatori,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41