Difficile rimediare alla comunicazione errata per la cessione dei bonus edilizi
Decorso il termine del quinto giorno del mese successivo all’invio il cedente torna nella disponibilità del credito se il cessionario rifiuta la cessione
Gli operatori e i loro professionisti che compilano e inviano le comunicazioni per la cessione dei crediti derivanti dagli interventi sugli immobili di cui, in ultimo, al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, si trovano, in caso di errori relativi a comunicazioni che sono state accettate dal sistema ricevente, a dover interpretare il complesso impianto normativo al fine di poter trovare un rimedio.
Se l’errore viene individuato tempestivamente la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine può anche essere inviata una nuova comunicazione che sostituirà interamente quella originariamente inviata. Al riguardo occorre fruire delle apposite funzioni
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