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Agevolato il docente che ha svolto all’estero attività in aspettativa non retribuita

/ REDAZIONE

Sabato, 30 aprile 2022

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Con la risposta a interpello n. 239 di ieri, 29 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso all’incentivo per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 un docente presso un’università italiana che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita ex art. 7 comma 1 della L. 240/2010.

Tale norma dispone che “i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale”.
Questa circostanza, in base a quanto già chiarito con risoluzione n. 92/2017, non risulta ostativa alla fruizione del beneficio in esame, una volta che il soggetto sia rientrato in Italia acquisendovi la residenza fiscale, al ricorrere di tutte le altre condizioni di legge.

L’Agenzia evidenzia come si sia, in tal modo, inteso valorizzare il fatto per cui la fruizione del regime agevolativo risulti, tra l’altro, subordinata alla condizione che i docenti e ricercatori dopo aver “svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi (...) vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato”.
Nel caso di specie, non rileva inoltre la circostanza per cui la persona abbia già fruito del regime agevolativo in precedenza, dopo essere rientrato da un quinquennio di lavoro in Australia.

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