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Credito d’imposta per veicoli a basse emissioni compensabile con le imposte da accertamento

/ REDAZIONE

Sabato, 30 aprile 2022

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Con la risposta a interpello n. 240 pubblicata ieri, 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compensazione del credito d’imposta derivante dall’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica a ridotte emissioni di CO2 a seguito della corresponsione di un contributo all’acquirente dei medesimi veicoli, previsto dall’art. 1 commi 1031-1041 e 1057-1064 della L. 145/2018.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea a tal proposito che il credito d’imposta in capo alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica sorge a fronte di una mera anticipazione finanziaria effettuata dalle stesse per conto dello Stato, corrispondendo all’acquirente un contributo mediante compensazione con il prezzo d’acquisto: tali soggetti non sono pertanto gli effettivi destinatari dell’agevolazione e sono, per espressa previsione normativa, obbligati a recuperare l’anticipazione sostenuta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Nel caso di specie, l’Amministrazione specifica che non vi sono quindi impedimenti, per un’impresa consociata facente parte di un Gruppo, all’utilizzo dei suddetti crediti per il pagamento, tramite modello F24, delle maggiori imposte IRES e IRAP derivanti:
- dalle procedure di Accordi Preventivi sottostanti gli accordi bilaterali tra l’Amministrazione finanziaria italiana e quelle estere, di cui all’art. 31-ter del DPR 600/73, anche se emergenti da avvisi di accertamento o definite tramite gli strumenti deflattivi del contenzioso;
- da accertamenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria italiana e della Guardia di Finanza, definite con gli strumenti deflattivi del contenzioso o, in caso di ricorso, per il pagamento dei tributi e relativi interessi in pendenza di giudizio.

L’Amministrazione finanziaria conferma inoltre la facoltà di ciascun partecipante al consolidato di trasferire i propri crediti fiscali ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante, per un ammontare non superiore all’IRES risultante a titolo di saldo e di acconto dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

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