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Se l’operazione è riservata al CdA ne rispondono comunque tutti i consiglieri

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 maggio 2022

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Il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 1317/2021, ha stabilito che, a fronte del riconoscimento al CdA della competenza esclusiva in relazione ad una determinata operazione, l’aver fatto affidamento e l’aver riposto piena fiducia verso il presidente del CdA nell’esecuzione della stessa non vale ad escludere profili di responsabilità per colpa in capo agli altri consiglieri, avendo essi indebitamente abdicato alle proprie funzioni.

Parimenti, a nulla rileva il fatto che gli altri consiglieri si dichiarino estranei alle attività poste in essere al di fuori delle sedute del CdA e alle contestate modalità di attuazione dell’operazione, adducendo che, secondo le assicurazioni fornite, la stessa sarebbe stata posta in essere sulla base delle necessarie verifiche e adottando le più opportune garanzie.

Va, infatti, ribadito che l’addebito discende proprio dal fatto che il CdA, pur avendo competenza esclusiva in materia, abbia espresso un assenso all’operazione sulla base di informazioni del tutto generiche e in assenza di quelle verifiche e garanzie la cui assunzione era decisiva per valutare il merito dell’operazione, delegando ad altri attività su cui invece avrebbe dovuto esprimere direttamente le proprie valutazioni.

L’illegittimità della delega comporta che i consiglieri debbano rispondere come di fatto proprio delle condotte che non avrebbero dovuto delegare.

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