Ribadita l’utilizzabilità della riserva da valutazione da equity method a copertura delle perdite
La Cassazione, nella sentenza n. 15087/2022, ribadisce che la riserva non distribuibile costituita ai sensi dell’art. 2426 comma 1 n. 4 c.c. – mediante la valutazione secondo il criterio del patrimonio netto, in luogo di quello del costo d’acquisto, delle partecipazioni in società controllate – può essere utilizzata a copertura di eventuali perdite solo dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.
Diversamente, si verificherebbe la “liberazione” della riserva dal suo status di maggiore tutela prima che le altre riserve siano state utilizzate, in contrasto con la ratio della disposizione (cfr. Cass. n. 14210/2022).
Se, infatti, il capitale sociale può essere eliso dalle perdite solo dopo l’assorbimento delle riserve sulla base di un ordine successivo, il quale comporta l’imputazione delle medesime secondo una progressione rigida, dalla riserva meno vincolata e più disponibile a quella più vincolata e, quindi, meno disponibile, allo stesso modo si può dire che le riserve appostate al passivo dello Stato patrimoniale di una società di capitali possono essere imputate a riduzione delle perdite (salvo diversa specifica previsione normativa) solo in un ordine di progressiva minore disponibilità, eventualmente residuando l’operazione di riduzione del capitale sociale.
In tale ordine, la riserva in questione, essendo costituita da un valore solo “stimato” e non ancora “realizzato”, ed essendo per questo targata come non distribuibile, è utilizzabile a copertura delle perdite solo in mancanza in bilancio di poste del netto più liberamente disponibili; ovvero dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio.
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