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Terzo in buona fede da tutelare nella confisca

/ REDAZIONE

Venerdì, 13 maggio 2022

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza 12 maggio 2022 relativa alla causa C-505/20, ha stabilito che:
- l’art. 8 § 1 della direttiva 2014/42/Ue, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso “osta” a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni;

- l’art. 4 § 1 della direttiva 2014/42/Ue deve essere interpretato nel senso che esso “non osta” a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.

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