La ritenuta su compensi per convegni di non residenti segue il luogo di prestazione
In caso di videoconferenza è applicata ai relatori non residenti solo nei casi in cui gli stessi svolgano la loro attività sul territorio italiano
Con risposta ad interpello n. 266 di ieri, 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento impositivo dei compensi corrisposti a relatori non residenti, titolari di partita IVA e non, a fronte di convegni effettuati in videoconferenza dall’estero, con contestuale cessione di slide, nei confronti di una società italiana attiva nell’organizzazione di eventi nel campo sanitario.
Nell’affrontare la tematica, l’Agenzia ricorda, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 3 del TUIR i soggetti non residenti sono assoggettati a tassazione in Italia per i soli redditi ivi prodotti e che i criteri di territorialità stabiliti dalla norma nazionale sono legati al luogo di effettuazione della prestazione per ciò che concerne i redditi di lavoro autonomo
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