Sindaci supplenti fuori dalla bancarotta
La Cassazione, nella sentenza n. 19540/2022, ha ribadito che la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile in capo ai sindaci effettivi, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro, ma non anche in capo ai sindaci supplenti, i quali subentrano ai titolari e rispondono del loro operato esclusivamente in caso di morte, rinunzia o decadenza da parte di questi (cfr. Cass. n. 40815/2005).
Al collegio sindacale è affidato, ex art. 2403 c.c., tra l’altro, il compito di garantire l’osservanza della legge e dello statuto, nonché (eventualmente) di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare. In quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta.
La violazione di tale obbligo giuridico può astrattamente rilevare – nella logica dell’art. 40 comma 2 c.p., sub specie dell’equivalenza giuridica – sul piano della causalità, perché il non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ma ciò non può che riguardare, proprio per la pregnanza della sua esplicazione, soltanto i membri effettivi e non anche i supplenti, e dunque solo chi faccia parte pleno iure dell’organo collegiale.
I doveri di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., infatti, sono imposti solo ai membri effettivi, incombendo a quelli supplenti soltanto nei casi in cui siano di diritto subentrati ai primi. Correlativamente, i poteri ispettivi spettano solo ai membri effettivi e non competono a quelli supplenti nell’ambito di estemporanee, autonome, iniziative da parte loro.
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