Rivalutazione gratuita per i soli immobili a destinazione alberghiera
La risposta a interpello n. 269/2022, pubblicata ieri, analizza l’applicazione dell’art. 6-bis del DL 23/2020, il quale consente alle imprese dei settori alberghiero e termale di procedere con la rivalutazione dei beni d’impresa valida ai fini fiscali senza versare imposte sostitutive.
La rivalutazione in argomento deve:
- riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
- essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Nel caso di specie, un soggetto in contabilità semplificata che esercita l’attività di locazione immobiliare di beni propri (codice ATECO 68.20.01) concede in locazione tutti gli immobili, eccetto uno, a una società esercente l’attività di albergo (codice ATECO 55.10.00).
In generale, possono beneficiare della rivalutazione anche gli immobili posseduti dalle imprese che li locano a un’impresa diversa, la quale esercita l’attività alberghiera.
Per gli immobili concessi in locazione, viene richiesta la contestuale presenza di due requisiti:
- dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di immobile a destinazione alberghiera;
- sotto il profilo soggettivo, il locatario deve essere un soggetto operante nei settori alberghiero e termale.
In questo caso, la risposta dell’Agenzia delle Entrate considera possibile fruire della rivalutazione gratuita limitatamente agli immobili “a destinazione alberghiera”, costituendo tutti gli immobili utilizzati a tale fine una categoria omogenea.
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