IVA non agevolata sugli acquisti per la piattaforma di raccolta delle firme digitali per il referendum
Con la risposta a interpello n. 280 pubblicata ieri, 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’aliquota IVA al 4% prevista dal n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 per l’acquisto di beni e servizi (es. firma elettronica qualificata, sviluppo software per la verifica dei certificati elettorali, ecc.) necessari ad implementare una piattaforma che consenta la raccolta delle firme digitali per la proposizione dei referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
Nel caso di specie, l’istante ha promosso un referendum abrogativo di iniziativa popolare, avvalendosi della possibilità, offerta dall’art. 1 commi 341 e s.s. della L. 178/2020, di raccogliere e depositare le firme digitalmente, al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica.
Tenuto conto dei chiarimenti resi nella circ. 20 maggio 2004 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in ambito fiscale, l’art. 18 della L. 515/96 reca l’espressa menzione, tra l’altro, delle tipologie di beni e servizi agevolati ai sensi del n. 18) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, senza tuttavia consentirne l’estensione oltre i casi ivi disciplinati. Inoltre, tale agevolazione IVA è riferita al “materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”, nel cui ambito non rientrano le consultazioni referendarie, le quali, pur essendo strumento di democrazia diretta, “non integrano la finalità per gli elettori di eleggere i propri rappresentati”.
Considerando anche che, per costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. 12 luglio 2021 n. 17976 e Cass. 16 maggio 2019 n. 13145), le norme riguardanti esenzioni o agevolazioni devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, si è affermato che la disciplina di cui all’art. 1 commi 341 e ss. della L. 178/2020 non consente di applicare, in relazione ai suddetti acquisti, l’aliquota ridotta.
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