Consenso al trattamento dati non ricavabile da quello al rapporto associativo
La manifestazione deve essere espressa, libera e relativa a un trattamento chiaramente individuato
Con la sentenza n. 17911, depositata ieri, la Cassazione, in tema di trattamento dei dati personali di soci lavoratori di una cooperativa, ha affermato che la legittimità del trattamento presuppone che il consenso sia validamente prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento a un trattamento chiaramente individuato; pertanto, non può considerarsi legittimo il trattamento di dati effettuato sulla base di un consenso funzionalmente diverso, come quello espresso nell’ambito di una deliberazione assembleare di una società cooperativa, della quale il soggetto, del cui dato personale si tratti, sia socio lavoratore.
Il caso di specie è peculiare e riguarda un concorso a premi tra i lavoratori fondato sulla qualità del lavoro, indetto nell’ambito di una cooperativa e approvato
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