Diversa la confisca per il «riciclatore» e per il «riciclante»
Al primo può essere confiscato solo il prodotto, profitto o prezzo tratto dal reato; al secondo il bene riciclato
Una cosa è il prodotto, il profitto o il prezzo che l’autore del riciclaggio trae dal reato che ha commesso; altra e differente cosa è il bene riciclato. Così la Cassazione – nella sentenza n. 21820 depositata ieri – precisa che nei confronti del “riciclatore” può essere disposta la confisca esclusivamente del prodotto, del profitto o del prezzo che egli ha tratto dal reato di riciclaggio che ha consumato; mentre nei confronti del “riciclante” può essere disposta la confisca del bene riciclato, sempre che ne sussistano i presupposti.
La disposizione normativa di riferimento è l’art. 648-quater c.p. che stabilisce la confisca diretta obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio,
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