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Reati tributari con presunzione di imputazione alla società da legittimare, se confutabile

/ REDAZIONE

Giovedì, 9 giugno 2022

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L’Avvocato generale, nelle Conclusioni relative alla causa C-203/21, ha invitato la Corte di giustizia Ue a rispondere come segue alle questioni prospettate:
- gli artt. da 47 a 49 della Carta dei diritti fondamentali della Ue devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che, nell’ottica di contrastare l’evasione fiscale, preveda una presunzione d’imputazione in capo a una persona giuridica di un presunto reato commesso per suo conto da una persona fisica legittimata a contrarre obbligazioni in suo nome e l’inflizione di una sanzione pecuniaria a tale titolo a carico di detta persona giuridica, fatto salvo il diritto riconosciuto a quest’ultima di confutare tali presunzioni nel quadro di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria e a condizione che le specifiche modalità di esercizio di tale ricorso non ledano in maniera sproporzionata il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e i diritti della difesa;

- l’art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che, per rispondere a una violazione da parte del soggetto passivo dei suoi obblighi di dichiarazione in materia di IVA, preveda un regime sanzionatorio nel quadro del quale possa essere comminata un’ammenda minima il cui importo corrisponde al vantaggio economico illecito che esso ne ha tratto o può trarne, a condizione che detta normativa sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo della lotta all’evasione fiscale e non ecceda quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

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