Riduzione delle accise sui carburanti sino all’8 luglio 2022
La circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 23, pubblicata ieri, ha esaminato le disposizioni del DL 21/2022 (conv. L. 51/2022) che hanno rinnovato le riduzioni di accisa sui carburanti, senza soluzione di continuità e nelle misure fissate dai precedenti interventi normativi.
Dunque, l’art. 1-bis comma 1 lett. a) del menzionato DL 21/2022 ha confermato la vigenza delle seguenti aliquote di accisa, anche per il periodo a decorrere dal 3 maggio 2022 e sino all’8 luglio 2022, vale a dire:
- benzina, 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, 182,61 euro per mille chilogrammi.
Inoltre, il richiamato art. 1-bis ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un’ulteriore aliquota di accisa, ossia quella per il gas naturale usato per autotrazione, pari a un importo da 0,00331 euro per metro cubo, a zero euro per metro cubo.
Nella circ. dell’Agenzia delle Dogane viene anche precisato che, cessato il periodo di specifica efficacia, non trova più applicazione l’adempimento previsto per i titolari dei depositi fiscali e per gli esercenti dei depositi commerciali, in virtù del quale i predetti soggetti erano tenuti a riportare nel DAS (documento amministrativo semplificato telematico) l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici ivi indicati (art. 1 comma 6 del DL 21/2022).
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