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LAVORO & PREVIDENZA

CIGS per gli accordi di transizione occupazionale con pagamento diretto

Fornite dall’INPS le istruzioni per l’ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dalla legge di bilancio 2022

/ Luca MAMONE

Giovedì, 16 giugno 2022

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Con il messaggio n. 2423/2022, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni che riguardano il nuovo “Accordo di transizione occupazionale” introdotto dall’art. 22-ter del DLgs. 148/2015.

In sintesi, tale disposizione – a sua volta introdotta dall’art. 1 comma 200 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso – previo accordo in sede di consultazione sindacale – un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi

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