CIGS per gli accordi di transizione occupazionale con pagamento diretto
Fornite dall’INPS le istruzioni per l’ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dalla legge di bilancio 2022
Con il messaggio n. 2423/2022, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito le istruzioni che riguardano il nuovo “Accordo di transizione occupazionale” introdotto dall’art. 22-ter del DLgs. 148/2015.
In sintesi, tale disposizione – a sua volta introdotta dall’art. 1 comma 200 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) – prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti possa essere concesso – previo accordo in sede di consultazione sindacale – un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41