Attestazione del patrimonio minimo per ETS anche con documentazione contabile a 180 giorni
Con riferimento agli enti coinvolti nella trasmigrazione al RUNTS già in possesso della personalità giuridica, che si avvalgono, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo, il notaio incaricato può verificare la consistenza patrimoniale sulla base di documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente non superiore a 180 giorni. Questo il chiarimento reso dalla nota n. 9184/2022 del Ministero del Lavoro.
Con la precedente circolare n. 9/2022, il Ministero aveva condiviso l’orientamento espresso nella massima del Consiglio notarile di Milano n. 3/2020 secondo cui il notaio verifica la sussistenza del patrimonio minimo sulla base di documenti contabili-patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.
La possibilità di estendere il periodo di “validità” di tale documentazione fino a 180 giorni è rimessa alla prudente valutazione del notaio incaricato e solo con riferimento agli enti dotati di personalità giuridica coinvolti nella trasmigrazione al RUNTS.
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