Confermata la tassazione delle compensazioni nel patto di famiglia come donazioni del disponente
Con l’ordinanza n. 19561, depositata ieri, la Cassazione ha confermato il proprio recente orientamento (Cass. 24 dicembre 2020 n. 29506) in tema di imposizione indiretta delle compensazioni nel patto di famiglia.
Dopo una puntuale disamina civilistica dell’istituto previsto dall’art. 768-bis c.c., la Suprema Corte ha affermato che le compensazioni che il beneficiario del trasferimento dell’azienda deve operare a favore di coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione (art. 768-quater c.c.) configurano un onere a carico dell’assegnatario e, pertanto, dal punto di vista fiscale, rappresentano donazioni operate dal disponente ai sensi dell’art. 58 comma 1 del DLgs. 346/90 e come tali devono scontare l’imposta sulle donazioni.
Ne consegue l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste dall’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006 con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o coniugio.
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni operato dall’imprenditore a favore del discendente mediante patto di famiglia può godere, invece, dell’esenzione prevista dall’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 (non applicabile alle compensazioni).
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