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Start up innovative alla prova della distribuzione di utili all’associato in partecipazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 22 giugno 2022

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La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 334, pubblicata ieri, è intervenuta sui requisiti per l’applicazione della disciplina sulle start up innovative di cui al DL 179/2012.
Il caso esaminato riguarda il rispetto del requisito che prevede il divieto di distribuire utili qualora la start up innovativa stipuli, in qualità di associante, un contratto di associazione in partecipazione con determinati investitori, ai fini della realizzazione di uno specifico progetto.

Secondo l’art. 2549 c.c., con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce a un altro soggetto, l’associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
La determinazione della natura e dell’oggetto dell’apporto è rimessa alla volontà delle parti e può consistere in una somma di denaro, nella cessione di beni mobili o immobili o nella prestazione di un’opera o di un servizio (con la limitazione che, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro).

Dal punto di vista fiscale, si osserva che il trattamento fiscale della remunerazione corrisposta in relazione ai contratti di associazione in partecipazione (allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) risulta equiparato quello degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di una società.
A riprova di questo, la distribuzione dell’utile non è deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato varia a seconda che si tratti di un soggetto IRES, di un soggetto IRPEF imprenditore o di un soggetto IRPEF privato.

Muovendo da queste considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene che qualora la start up innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti previsti dal DL 179/2012.

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