Pensione di reversibilità con decurtazione limitata
Con la sentenza n. 162, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 comma 41 della L. 335/95, nella parte in cui prevede che, nell’ipotesi di un beneficiario di pensione ai superstiti che percepisce redditi aggiuntivi, la decurtazione effettiva della pensione possa eccedere l’ammontare complessivo di tali redditi.
Si ricorda che la citata norma stabilisce il principio del cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi del beneficiario, con la precisazione, tuttavia, che detto cumulo non possa eccedere i limiti indicati dalla Tabella F allegata alla legge. Quest’ultima indica 3 fasce di reddito calcolate come triplo, quadruplo e quintuplo del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, con riferimento a ciascuna delle tre fasce, indica la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità, rispettivamente, del 75%, del 60% e del 50%.
Nel caso esaminato, la titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare l’assegno pensionistico di una somma superiore all’importo di questi redditi.
La Consulta ha rilevato l’irragionevolezza di una simile situazione che si pone in contrasto con la finalità solidaristica sottesa all’istituto della reversibilità, volta a valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, ha beneficiato del trattamento di reversibilità. In altri termini, quel legame familiare finirebbe per danneggiare il superstite, privandolo di una somma che travalica i propri redditi personali. Su questa base, nel ribadire che il cumulo tra pensione e reddito è soggetto a determinati limiti, la Corte Costituzionale ha dunque precisato che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza di questi ultimi.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941