Individuati i lavoratori «fragili» per il periodo aprile-giugno 2022
Con il messaggio n. 2622, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla tutela per i lavoratori “fragili” introdotta nel contesto emergenziale COVID-19 dall’art. 26 comma 2 del DL 18/2020 e successivamente prorogata al 30 giugno 2022 dall’art. 10 comma 1-bis del DL 24/2022.
Va detto che la predetta misura emergenziale equipara al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di “fragilità” debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’INPS.
Sul punto, l’Istituto previdenziale ricorda che il DL 24/2022, oltre aver prorogato al 30 giugno 2022 la vigenza di tale misura, ha altresì demandato al Ministero della Salute il compito di individuare le categorie di lavoratori tutelati.
A tale disposizione ha dato attuazione il DM 4 febbraio 2022, con cui il predetto Ministero ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la tutelata condizione di fragilità.
Pertanto, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, l’INPS procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione dei propri Uffici medico legali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto DM 4 febbraio 2022.
In ogni caso, l’Istituto conferma la necessità del possesso dell’apposita certificazione medica, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, oppure del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della L. 104/92.
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