Credito da rivalsa IVA sulle provvigioni dell’agente privilegiato
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità delle norme che escludono il privilegio generale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 2751-bis n. 3) c.c. e dell’art. 1 comma 474 della L. 205/2017, nella parte in cui non estendono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili anche al credito da rivalsa IVA sulle provvigioni dovute per l’ultimo anno di prestazione.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale di Udine con l’ordinanza del 7 maggio 2021 (si veda “Alla Consulta la natura del credito IVA sulle provvigioni dell’agente” del 5 novembre 2021).
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