L’efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione INPS vale anche sugli sgravi
Con l’ordinanza n. 22089 di ieri, 13 luglio 2022, la Cassazione precisa che l’efficacia irretroattiva dei provvedimenti di variazione adottati dall’INPS ha rilievo anche sugli sgravi contributivi.
La Corte ricorda che, sebbene l’individuazione dei soggetti destinatari degli sgravi contributivi vada operata alla stregua della legislazione d’incentivazione applicabile ratione temporis (che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali), resta fermo che, in base all’art. 3 comma 8 della L. 335/95, i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, salvo il caso in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
Risulta, in sostanza, superato il diverso principio in base al quale, in materia di sgravi, rileverebbe soltanto la natura oggettiva dell’attività svolta dall’impresa, indipendentemente dal provvedimento con cui l’INPS l’attesta ai fini previdenziali (Cass. n. 631/2010).
Quest’ultimo principio si pone infatti in contrasto con l’art. 3 comma 8 della L. 335/95, che ha valenza generale ed è applicabile a ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’INPS dopo la data di entrata in vigore della predetta legge.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41