Perizia «da conferimento in natura» per fusioni e scissioni con disavanzo da concambio
Sull’obbligo di predisporre tale perizia condivisibile la linea interpretativa del Consiglio notarile di Milano, avallata anche dal documento OIC 4
La perizia di stima “da conferimento in natura” sul patrimonio delle società fuse o incorporate in società di capitali viene richiesta dall’art. 2501-sexies comma 7 c.c. solo nel caso in cui le società fuse o incorporate in società di capitali siano delle società di persone.
Allo stesso modo, nel caso di scissioni, la predetta perizia deve intendersi dovuta solo sui patrimoni che vengono scissi da società di persone per confluire in beneficiarie che hanno la veste giuridica di società di capitali.
Ciò detto, va però segnalato che, secondo un condivisibile orientamento espresso dal Consiglio notarile di Milano, l’obbligo di predisporre detta perizia sul patrimonio delle società fuse o incorporate dovrebbe sussistere anche nelle ipotesi di fusioni o scissioni cui prendono ...
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