Il curatore fallimentare non agisce contro l’amministratore giudiziario
L’azione può essere esercitata solo contro gli amministratori «volontari»
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 3432 del 5 aprile 2022, si sofferma sui rapporti tra sequestro (nella specie, “di prevenzione”, ex DLgs. 159/2011, c.d. Codice antimafia) e fallimento, in relazione ai quali l’art. 63 comma 6 del DLgs. 159/2011 dispone: “Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”.
Si tenga presente, peraltro, che, con l’entrata in vigore del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), dallo scorso 15 luglio, per tali profili, ma in relazione alla procedura di liquidazione giudiziale,
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41