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Il ramo d’azienda in affitto deve integrare il requisito della commercialità valido ai fini pex

/ REDAZIONE

Sabato, 6 agosto 2022

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Con risposta a interpello n. 418 di ieri, 5 agosto 2022, l’Agenzia si esprime in merito al trattamento fiscale di una complessa operazione straordinaria che ha come epilogo una permuta di partecipazioni.

In particolare, ci si interroga:
- su quale sia il criterio da utilizzare per determinare il valore normale di un’Azione Speciale ricevuta da una società di capitali in cambio del trasferimento del 30% della società Alfa;
- se la società Alfa in parola, che affitta un ramo d’azienda “inattivo”, può integrare il requisito della commercialità utile per beneficiare della participation exempton.

In merito alla verifica della sussistenza del requisito di “commercialità” ai fini pex in capo alla menzionata società Alfa, la quale ha perfezionato un contratto di affitto di ramo d’azienda avente a oggetto la produzione e conservazione di prodotti, si osserva che, nonostante si trattasse di una società in fase di start up nel 2016 e 2017, la stessa risultava formalmente iscritta in camera di commercio come “inattiva” sino al 6 novembre 2017.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che le attività descritte, svolte tra il 2016 e il novembre del 2017, non appaiono connotate da una natura preparatoria e prodromica alla concreta attività produttiva e commerciale, nel senso descritto dalla circ. n. 7/2013.
Le attività “preparatorie” poste in essere nel periodo tra il 2016 e il 2017 non presentano uno specifico nesso di causalità diretta con lo svolgimento dell’attività. Le stesse sembrano finalizzate a una valutazione della sostenibilità economica e dei ritorni dell’investimento consistente nell’affitto del ramo aziendale più che ad attività specificatamente preparatorie dell’attivazione dell’impresa.

Ciò significa che la società, dal momento in cui acquisisce il ruolo di conduttore del ramo d’azienda, può considerarsi già dotata di una “struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi”.
Pertanto, nel caso di specie il soggetto che trasferisce la partecipazione nella società Alfa non beneficia dell’esenzione della plusvalenza per il 95% ex art. 87 del TUIR.

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